Autorizzazione alla raccolta

Come richiedere l’autorizzazione regionale alla raccolta

 

Dal 17 giugno 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 “Tutela dei funghi epigei spontanei” contenente le norme per l’esercizio della raccolta dei funghi.

Con tale legge viene introdotto l’obbligo del possesso dell’autorizzazione alla raccolta per chiunque effettui questa attività in qualsiasi luogo del territorio regionale. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei ha, dunque, validità per l’intero territorio regionale.

 

Cosa cambia con la nuova legge

L’8 settembre 2014 è entrata in vigore la “Legge regionale n.7/2014” che modifica, in alcuni punti, la precedente L.R. 24/2007 riguardante la “Tutela dei funghi epigei spontanei” ed introduce alcune novità.

Ecco i punti salienti della nuova legge.

  • i termini “autorizzazione alla raccolta” sono sostituiti da “titolo per la raccolta”;
  • il titolo per la raccolta è costituito dalla ricevuta del versamento (era già così nella precedente legge);
  • il titolo per la raccolta è valido su tutto il territorio regionale e può essere giornaliero (€ 5,00), settimanale (€ 10,00), annuale (€ 30,00), biennale (€ 60,00), triennale (€90,00). *

 

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale, bonifico bancario o presso gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i contributi o è possibile acquistare i voucher giornaliero/settimanale presso le tabaccherie autorizzate alla vendita.

Sul bollettino (o bonifico) devono essere indicati:

  • Generalità del raccoglitore;
  • Luogo e data di nascita;
  • Luogo ed indirizzo di residenza;
  • Nella causale devono essere riportati i riferimenti normativi ed il periodo esatto per cui si richiede il titolo.

Es.:
L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno (anni)
L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi per il giorno
L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno X al giorno X

Sulla ricevuta non deve più essere apposta alcuna marca da bollo.

Il versamento è strettamente personale e, durante la ricerca dei funghi, sarà necessario avere con sé la ricevuta di versamento accompagnata da un documento di riconoscimento.

Gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i contributi sono:

  1. Enti regionali di gestione delle aree protette**;
  2. Unioni montane di comuni (o comunità montane finchè non saranno definitivamente soppresse);
  3. Forme associative dei comuni collinari.

Sono esentati dal possesso del titolo i minori di anni 14, purchè accompagnati da un maggiorenne munito di titolo valido per la raccolta.

Tutto quanto altro stabilito dalla L.R. 24/2007 resta invariato.

 

Per ulteriori approfondimenti:

 

 * quote relative all’anno 2017 (le annualità sono calcolate sull’anno solare).
** come, ad esempio, l’Ente di gestione delle Aree protette del Po e della collina torinese (Parco Po e Collina Torinese).